GDPR Guida rapida se hai un blog e non vuoi incorrere in sanzioni

GDPR Guida rapida se hai un blog

In questi giorni non si sente parlare altro che di GDPR e, devo dire la verità, anch’io, inizialmente, sono entrata nel panico più totale!

Così ho pensato di creare GDPR Guida Rapida se hai un blog!

Domani 25 maggio saranno applicabili le norme del GDPR, ma a tutt’oggi sono molti che ancora brancolano nel buio, soprattutto freelance, blogger, chi utilizza un sito web o un blog in modo amatoriale…

Vediamo in cosa consiste e cosa impone l’entrata in vigore del GDPR

Il GDPR in vigore dal 24 maggio 2018 è il nuovo regolamento europeo sulla privacy e il trattamento dei dati personali e ridefinisce il modo in cui le organizzazioni di tutta l’area si approcciano alla privacy dei dati.

Il regolamento porta molte innovazioni tra cui l’introduzione di regole più chiare in merito all’informativa, al consenso e stabilendo precisi limiti al trattamento automatizzato dei dati. Pertanto, il consenso ad un trattamento che, fino a ieri, era tacito, ora diventa obbligatoriamente esplicito, potrà essere verificato, modificato e revocato in ogni momento dal proprietario.

GDPR guida rapida se hai un blog

Tale nuova normativa coinvolge chiunque abbia a che fare con la raccolta di dati personali anche chi ha un blog o un sito web che utilizza in modo amatoriale.

Cosa ho fatto io

Io ho un sito web, con annesso blog, dove tratto argomenti riguardo il mio lavoro: web marketing, social media marketing, content management…
lo utilizzo per fornire informazioni relative alla mia attività, non ho un servizio di iscrizione alle newsletter e raccolgo solo i dati necessari per lasciare un commento all’articolo.

Utilizzo solo cookies tecnici, ossia cookie strettamente necessari, cookie analitici e cookie funzionali. Ho inoltre installato il cookie per Google Analitycs.

Specifico che utilizzo wordpress il quale ha fornito una pagina privacy con una guida per la compilazione.

Privacy Policy

Ho compilato la pagina della privacy specificando il nome del mio sito, il mio nome e la specifica che sono io la sola autorizzata al trattamento dei dati personali. Ho specificato quali dati verranno raccolti, nel mio caso, nome dell’utente o nickname, sito web e mail e a quale scopo sono raccolti. Sotto al modulo di raccolta dati è inserita la casella da spuntare per il consenso.
Ho specificato per quanto tempo vengono conservati e tutti i diritti che ha l’utente riguardo i suoi dati, citando gli articoli del GDPR.
Sul web puoi trovare vari esempi di privacy policy da cui prendere spunto, oppure potrai farti aiutare da un legale, ma anche la guida di wordpress è molto utile!

Note informative cookie

Se non sai quale tipologia di cookie utilizza il tuo sito web puoi fare un controllo attraverso questo link: https://www.cookiebot.com/it/gdpr-cookies/?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXyryaFWIOilfuwnchF79Xqsiz7oEzAbn0_X7J2tCy_9EtVoeTs_ZEBoCmh0QAvD_BwE

A questo punto anche per i cookie ho compilato una pagina dove spiego quali cookie vengono utilizzati nel mio sito. Ho poi specificato l’utilizzo del cookie di Google Analytics.

In realtà per i cookie tecnici sembrerebbe non essere necessario alcun consenso. Per sicurezza io ho installato anche il plug in EU Cookie Law che permette di creare un widget da dove accettare l’utilizzo dei cookie e per quanto riguarda le ulteriori informazioni l’ho fatto approdare sulla pagina delle Note Informative Cookie.

Per quanto riguarda il cookie di Google Analytics il problema è un po’ più controverso in quando essendo un cookie di profilazione ha la necessità di una autorizzazione specifica.
Questo è il motivo che mi ha spinto ad inserire la “barra” di consenso esplicito. In realtà si potrebbe ovviare il problema rendendolo anonimo (dovresti contattare un web developer per aggiungere la stringa che rende anonimo il cookie di Google Analitycs).

E con questo dovrei aver fatto tutto per mettermi in regola con il GDPR!

Tieni presente che, nonostante i miei studi giuridici, non sono un legale. Però ho letto molto e ho cercato di trarre più informazioni possibili circa questo nuovo regolamento europeo.

Se hai qualche dubbio o qualche suggerimento da inserire in questo articolo per renderlo più completo possibile aggiungilo nei commenti qui sotto.

Copyright su Internet. Tempi duri per i copioni!

Tutela del copyright su Internet

La tutela del copyright su Internet è arrivato ad una svolta epocale nella legislazione italiana grazie all’approvazione del  “Regolamento Agcom” (Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013).

L’Autorità Garante delle Comunicazioni diviene l’organo a cui ci si deve rivolgere nel caso si voglia denunciare una violazione dei diritti di copyright.

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Non c’è più, dunque, la necessità di denuncia, di iniziare una causa civile con processo, tempi lungi e dispendio di energie e denaro, da ora sarà sufficiente una semplice procedura amministrativa.

Vediamo come fare

Il web è terreno facile di copincolla, di condivisione di immagini, testi, video news e altro.

Spesso gli utenti non si rendono conto che utilizzare l’immagine scattata da un fotografo senza citarne la fonte o pagarne i diritti, estrapolare una clip da una trasmissione televisiva e caricarla sul proprio profilo di Facebook o su YouTube, utilizzare una canzone come colonna sonora di un proprio video, scrivere sul proprio blog pezzi tratti da articoli pubblicati da altre fonti è una violazione del copyright.

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Ma come? Lo fanno tutti! Sarà la vostra risposta. Sì questo è vero, ma è una violazione di legge. Spesso niente succede, per lo più perché la vittima della copiatura non si accorge del vostro utilizzo, altre volte il motivo era perché i tempi e i costi della causa civile erano poco convenienti.

Ora non è più così.

Se vi accorgete che qualcuno ha utilizzato vostro materiale originale per farlo proprio è sufficiente fare segnalazione all’Agcom per ottenere la rimozione del contenuto ed un eventuale risarcimento danni.

Attenzione la segnalazione all’Agcom può essere fatta solo se non è ancora stata avviata una causa civile.

Quindi sarà sufficiente collegarsi ad Internet da un pc alla pagina https://www.ddaonline.it/modulo/#opereDigitali e compilare l’istanza, stamparla e firmarla, dopodiché la stessa dovrà essere inviata con PEC all’indirizzo indicato sul modulo.

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Fatto questo l’Agcom avrà 35 giorni per decidere se l’istanza è ammissibile. Se riterrà che la lesione del diritto di copyright non sussiste, rigetterà l’istanza, se invece ritiene che si sia verificato un illecito allora invierà una comunicazione a colui che ha “rubato” il contenuto chiedendone la rimozione.

Libertà di espressione

Tutta questa procedura incide però sulla libertà di espressione garantita dall’art. 21 della costituzione :

Art. 21. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Un valore ritenuto importante nella nostra costituzione, anche se l’Italia è crollata al 77esimo posto in fatto di libertà di stampa, fanalino di coda di tutti i paesi europei.

Un valore che spesso va a scontrarsi con la tutela del diritto d’autore disciplinato  dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dall’art. 2575 del Codice Civile ai sensi del quale, costituiscono oggetto del diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti al mondo della letteratura, della musica, del teatro e della cinematografia, delle arti figurative, dell’architettura, della scienza, sotto qualsiasi forma ed espressione”.

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E’ difficile fare previsioni su quale freno alla libertà di espressione possa infliggere questa procedura abbreviata inserita nel nuovo Regolamento Agcom, certo è che si prevedono tempi duri per i copioni!

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Bufala facebook.Il ministero degli interni ha la password per entrare nei profili facebook:”rogatoria internazionale”

Da qualche giorno le bacheche di Facebook sono stracolme di questo messaggio allarmante: “Attenzione! Il ministero degli interni ha ottenuto da facebook le chiavi per entrare nei profili degli utenti

In realtà si tratta dell’ennesima bufala del web studiata dagli esperti di viral marketing per monitorare la viralità e la diffusione di un messaggio nel web.

La frase, in fatti, è stata copincollata da un articolo uscito su “L’Espresso” che risale ad ottobre 2010 e che era stata già ampiamente smentita.

La Polizia postale Italiana ha ufficialmente smentito la notizia, infatti per poter visionare un profilo è necessario richiedere una rogatoria internazionale che deve essere disposta ed autorizzata dalla magistratura sempre che a carico dell’intestatario di un profilo vi sia un mandato di comparizione in una indagine ufficiale.

Quindi tranquilli! Se non siete pedofili, truffatori telematici, possessori di identità false a scopi illegali i vostri profili non saranno visionati dal ministero dell’interno.

Io mi pongo però ancora una volta l’insistente questione: Facebook è un social network. Social significa sociale, aperto a tutti dove la condivisione dei propri pensieri è globale e aperta al mondo, altrimenti se così non fosse sarebbe un private network. Che senso ha avere tanto timore di essere “spiati” su uno strumento che è creato per mettersi in mostra? Ai posteri l’ardua sentenza!